Fallibilismo ed eresia

Risultati immagini per Sede VacanteL’ANGOLO DELLA TEOLOGIA
di Fra Leone da Bagnoregio

È apparso sull’ultimo numero di Tradizione Cattolica n. 3 – 2017 un articolo a firma di don Mauro Tranquillo dal titolo: “Risposte ad alcune domande sulla situazione della Chiesa”. Formulato in modo da dar risposta ad alcune domande. Se si voleva seguire il metodo tomista bisognava pure affrontare le questioni “sed contra” il che non è avvenuto! Ad un attento esame da articolo emergono alcune conclusioni e soluzioni all’attuale situazione ecclesiale alquanto stupefacenti.  Tale articolo essendo molto strutturato dovrà essere esaminato dettagliatamente. L’autore parte giustamente da alcuni presupposti esatti, però porta a conclusioni errate e/o prive di fondamento.

Innanzi tutto bisogna premettere che ci si sta soffermando su un problema superato da tempo, infatti nel suo studio, il novello teologo, ripropone il caso di un papa validamente eletto che incorre in eresia pubblica e manifesta (haeresia superveniens) e pertanto si dovrebbe affrontare l’ipotesi della decadenza “de facto” oppure la messa in mora per farlo decadere, questioni già affrontate da numerosi scritti afferenti la la Sede Vacante.

Il problema è superato, in quanto gli eletti al supremo pontificato almeno dalla morte di Paolo VI hanno formalmente accettato tutti i documenti conciliari compresa Dignitatis humanae personae, Unitatis Redintegratio, Nostra Aetate e Gaudium et spes e post conciliari compreso il Novus Ordo Missae, il nuovo diritto canonico e la legittimità di varie canonizzazioni, hanno con fatti e discorsi palesato la loro incondizionata adesione ad un nuovo corso ecclesiale, alla “nuova Roma conciliare” come la definì lo stesso Mons. Marcel Lefebvre.

Un eretico manifesto non può essere “materia apta” al supremo pontificato, anche se eletto con l’unanime consenso di tutti i cardinali elettori, il che non avvenne. Si può proporre come esempio molto semplice, la costruzione di un tavolo e si volesse usare come materia per la costruzione l’acqua, è lapalissiano che l’acqua essendo una materia liquida non può essere materia idonea alla costruzione del tavolo. Questo è confermato dal Magistero della Chiesa: la Costituzione Apostolica “Cum ex apostolatus officio” di Papa Paolo IV che l’autore ha già cercato di ridimensionarne la portata in un precedente articolo, non è un “unicum” nella Chiesa non supportato da altri atti del Magistero. Tale definizione è supportata da altre dichiarazioni dello stesso Magistero papale, anche abbastanza recenti come da Leone XIII a Pio XII e da altri sommi pontefici, nonché confermate dalle dichiarazioni stesse dei canonisti.[1]

È chiaro che in ogni caso che il principio introduttivo nell’articolo “Qui non est membrum, non potest esse caput” è sempre lo stesso e deve valere per tutte le circostanze, sia per quelle tradizionali esposte dai teologi classici, sia per le situazioni e circostanze createsi in questo ultimo periodo. Non è che cambiando la congiuntura, non è più valevole il principio, anche se ha defezionato la quasi totalità dell’episcopato e del clero cattolico assieme al capo non per questo non è più applicabile, l’affermazione secondo cui gli eretici pubblici permangono membri della Chiesa e possono continuare a possedere ed a esercitare la giurisdizione è ritenuta falsa dai teologi.[2].

L’affermazione secondo la quale l’autore dell’articolo asserisce: «… si sta in fin dei conti annullando la necessità del Papato stesso (infatti si arriva a dire che la Chiesa possa esistere per decenni. Anzi indefinitamente, senza Papa). Quindi dalla lodevole intenzione di difendere il Papato si arriva a considerarlo, di fatto del tutto superfluo per la vita della Chiesa e l’esistenza quotidiana della Chiesa», è inconsistente, in quanto la figura del papa e la sua visibilità sono finalizzate alla fede e alla salvezza delle anime, è una semplificazione il far coincidere la visibilità della Chiesa con la persona del papa, anche se è vero che ordinariamente esso è posto alla sommità, ne indica, come una bandiera sulla torre del castello, la posizione.

In tempi ordinari è ben vero che “Ubi Petrus ibi Ecclesia”, ma se temporaneamente manca Petrus, la Ecclesia non sparisce nel nulla, essendo indefettibile, ma resta perfettamente visibile. Né si può dire che diventi acefala, perché il suo Capo, che è N.S. Gesù Cristo, non cessa di esser tale e di dirigerla anche in mancanza del Vicario. E ciò resta vero se si considera, in aggiunta alla persona del papa, anche il suo seguito di prelati, sia residenti a Roma che fuori. Infatti, se la visibilità della Chiesa militante coincidesse semplicemente con la persona del papa ed eventualmente della sua corte, che cosa si potrebbe dire riguardo all’epoca del grande Scisma d’Occidente, quando, per non pochi anni, i papi visibili furono tre, ciascuno con la sua corte di cardinali e vescovi? Forse che la Chiesa ebbe “troppa visibilità”? Se la visibilità può essere messa in forse per difetto parimenti lo può essere per eccesso!

Come mostra papa Leone XIII nell’enciclica “Satis Cognitum” del 29 giugno1896, ripresa anche dalla già citata enciclica di Pio XII “Mystici Corporis” del 29 giugno1943: «Per il fatto stesso che è Corpo, la Chiesa si discerne cogli occhi»”. È dunque, piuttosto il corpo e non il pontefice, vicario del Capo, che è N. S. Gesù Cristo, a cui la tradizionale teologia cattolica attribuisce la visibilità esteriore.

A detto corpo compete una visibilità considerata sotto due aspetti: «In primo luogo una visibilità intrinseca (quoad esse intrinsecum) appartenente a una determinata struttura sociale che può essere percepita mediante i sensi esterni nella sua propria individualità, nella distinzione degli ordini dei quali consta, nella gerarchia presso la quale si trova il suo governo, e nella moltitudine ad essa sottoposta. In secondo luogo una visibilità scaturente dalla rivelazione (quoad esse revelatum) per la quale questo distinto ed individuato corpo religioso venga illustrato mediante le note caratteristiche delle quali è adorno, in modo tale che ad esso la divina rivelazione attribuisca in proprio i mezzi della vita soprannaturale, insieme con la promessa della perpetua assistenza in ordine al fine della vita eterna. E anche questa stessa visibilità del corpo è tale da rendere visibile anche l’anima mediante la visibilità cioè della credibilità».[3] L’esistenza di una “nuova chiesa conciliare” che ha dei suoi riti, dei suoi sacramenti, un suo catechismo, un suo diritto e una visibilità a che servono se non sono finalizzati alla salvezza delle anime? Tutti atti e disposizioni disciplinari promulgati e che sarebbero di per sé cogenti per ogni cattolico, non sono stati però seguiti dal variegato ambiente “tradizionalista” e dalla stessa F.S.S.P.X. perché, quanto meno, pericolosi per la fede!

Nessuno dichiara superfluo il Papato, ma sicuramente un vero Papa, non potrà essere eletto dal suffragio di eretici ed apostati. Questa speranza è stata disattesa ormai da decenni (in quanto puramente umana) e continuare a sperare unicamente in questa soluzione (umana), non è semplicemente pleonastico, ma anche colpevole! In ogni caso anche un papa eletto da elettori dubbi o invalidi potrebbe diventare legittimo: per l’integrità della sua fede e per unanime consenso della Chiesa Cattolica che lo accettasse come tale.

Veniamo, dunque, ad esaminare tutta la lunga discussione riguardante prima, la giurisdizione riguardo al foro interno attinente al sacramento della penitenza e successivamente a quello relativo al foro esterno concernente le elezioni dei vescovi.

Per quanto riguarda la giurisdizione in foro interno, piacerebbe sapere da chi hanno ricevuto la giurisdizione per amministrare il sacramento della penitenza i sacerdoti della F.S.S.P.X. fino a quando da Francesco I non fu loro accordata? Mons. Marcel Lefebvre ha sempre sostenuto di agire per “caso di necessità”, questo ragionamento per stessa asserzione delle “autorità” moderniste romane  andrebbe considerato come se la gerarchia «avesse cessato di esistere»[4].

Dalla sospensione “a divinis” di Mons. Marcel Lefebvre la F.S.S.P.X. ha amministrato il sacramento della penitenza contro la volontà degli ordinari diocesani e di Roma, non ci sono atti che possano suffragate un tacito assenso, mentre ci sono atti che provano abbondantemente la volontà contraria, di chi l’autore dell’articolo ritiene di diritto il “capo della Chiesa”. Lo stato di necessità non può essere invocato “contra” la volontà del Sommo Pontefice che ha, come specificato, prima sospeso “a divinis” Mons. Marcel Lefebvre” e poi scomunicato “latae sententiae”, questi atti esprimono chiaramente che “l’autorità romana” non voleva accordare alcun tipo di giurisdizione né ordinaria né delegata ai sacerdoti della F.S.S.P.X.

L’autore dello studio non si accorge che con questa argomentazione, invece, si supportare l’azione che da decenni svolge la F.S.S.P.X. la sminuisce, fino al punto di portare prove per la sua invalidità, soltanto per compiacere i vertici della stessa F.S.S.P.X.

Le varie citazioni di teologi di teologia morale, sono applicabili ad una situazione ordinaria della Chiesa e non eccezionale come si concretizza in questo momento. È evidente che se viene meno il delegante cessa pure la delega, non c’è bisogno di smuovere i teologi moralisti per comprendere la questione, pure nel diritto civile vale lo stesso principio!

Il problema sollevato, comunque, è pertinente: chi conferisce effettivamente l’autorità per amministrare validamente il sacramento della penitenza nella situazione attuale? In carenza del suo capo visibile è palese che soltanto il capo della Chiesa invisibile, Autore di ogni potere nella Chiesa può accordare questa giurisdizione: Nostro Signore Gesù Cristo, pertanto, l’adagio latino “Ecclesia supplet” si trasforma inevitabilmente in “Christus supplet”.[5][6]

Deve essere palese questo concetto, nei periodi di Sede Vacante per morte del papa la giurisdizione ai vari sacerdoti non è interrotta e non è conferita loro in quella circostanza neppure dall’Ordinario diocesano, bensì direttamente da Cristo.  Non “permane l’effetto del potere supremo che garantisce quei legami che costituiscono la società ecclesiastica e le permettono di rimanere sé stessa e le permettono in attesa di un nuovo Vicario di Cristo” come insite l’autore dello studio.

Se la giurisdizione dei vescovi residenziali è conferita esclusivamente dal papa se cessa la fonte cessano pure gli effetti. Se poi la vacanza si protraesse per mesi o per anni (il che è già accaduto) e nel frattempo i vescovi residenziali dovessero defungere, da chi riceverebbero la giurisdizione per confessare i sacerdoti diocesani? Da un eventuale Vicario Capitolare che neppure è vescovo! E se oltre a defungere il vescovo residenziale dovesse morire pure il papa nel frattempo, cosa succederebbe?

Don Mauro Tranquillo neppure si domanda, riguardo a questo argomento, su quali basi ha impostato l’apostolato la F.S.S.P.X. e lo stesso Mons. Marcel Lefebvre quando fu investito dalle sanzioni canoniche da parte della “Roma conciliare”? Non credo che si sia basato su queste sottigliezze che in realtà non si confanno all’apostolato che ha operato la Fraternità Sacerdotale San Pio X in tutti questi anni!

Vi è di più, anche se i pastori “legittimi” ovvero i vescovi residenziali, deviati nella fede, continuassero, loro malgrado, a conferire giurisdizione ai sacerdoti della diocesi, continuerebbero altresì a conferire giurisdizione ai sacerdoti della F.S.S.P.X., che ufficialmente risulta soppressa ormai da anni, ancorché in modo improprio, ma confermato dalle Congregazioni Romane e dal “papa” stesso? O forse è il “papa” stesso, anch’egli deviato nella fede che conferirebbe loro il potere di assolvere soltanto con la sua presenza in sede e contro la sua stessa volontà? Mi pare che dare una risposta affermativa a questa domanda sarebbe un po’ azzardato se non inverosimile o paradossale.

Forse ricorrere al principio della “salus animarum suprema lex” ha in questo contesto un valore generale, invece di arrovellarsi su questioni teologiche e canonistiche il più delle volte contraddette dai fatti. Proporre poi, il caso dell’eretico e/o dell’apostata che può assolvere validamente “in articulo mortis” un certo soggetto, non è pertinente. In quanto in questa fattispecie, la facoltà di assolvere è concessa dalla Chiesa tramite il papa “pro hic et nunc” e in assenza del papa, direttamente da Cristo, al fine della salvezza delle anime, secondo il principio fondamentale sopra espresso. [7]

Se, infatti, un eretico e/o in apostata assolvesse qualcuno “in articulo mortis” non essendo a conoscenza della morte del papa, soltanto Cristo potrebbe concedere a lui questa potere “absolvendi”, la differenza è che quanto si applica in “foro interno” non è estensibile al “foro externo”. L’eretico e/o apostata ha una incapacità assoluta alla giurisdizione in “foro externo”, ma mantiene una capacità radicale alla giurisdizione “in foro interno” al fine di poterne fruirne per la salvezza delle anime, seppur accidentalmente a lui affidate, per quel momento specifico.[8] Altra cosa è fruirne “in foro externo” dove l’insegnamento dell’eresia e la sua propagazione con la nomina di eretici alle sedi episcopali, porterebbe, invece, alla perdizione delle anime.

Stesso problema si pone per quanto concerne la giurisdizione dei vescovi. Questo argomento è già stato affrontato in altra sede[9], ma qui verrà nuovamente proposto.

Si continua a sostenere che la giurisdizione ai vescovi è conferita direttamente dal Sommo Pontefice, e che questa affermazione è “de fide”. In realtà non è così in quanto questa sentenza non è “de fide” anche se supportata da molteplici teologi e da alcuni documenti pontifici, ma soltanto sentenza “probabilior”, si ripropone l’estratto tratto dal Compendio di Teologia Dogmatica di Ludovico Ott: «Modo di conferimento. Ogni singolo vescovo riceve il suo potere pastorale direttamente dal Papa. Sentenza probabilior. Nell’enciclica Mystici corporis (1943) Pio XII dice dei vescovi: “In quanto riguardala propria diocesi, sono veri pastori che guidano e reggono in nome di Cristo il gregge assegnato a ciascuno. Ma mentre fanno ciò non sono del tutto indipendenti, perché sono sottoposti alla debita autorità del Sommo Pontefice, pur fruendo dell’ordinaria potestà di giurisdizione comunicata loro direttamente dallo stesso Sommo Pontefice”. Questa sentenza (teoria papale) è più confacente alla costituzione monarchica della Chiesa: se il papa riunisce in mano sua tutta la pienezza del potere pastorale della Chiesa, è congruo che tutti i ministri a lui subordinati ricevano da lui, rappresentante di Cristo in terra, il proprio potere. Essa inoltre è favorita dall’attuale consuetudine, per cui il papa dà al vescovo da lui nominato od approvato, l’incarico di governare una diocesi, obbligando il clero ed il popolo ad ubbidirgli.

Una seconda sentenza (teoria episcopale) sostiene che ogni singolo vescovo riceve immediatamente da Dio, come il Papa, il suo potere pastorale. L’intervento del Papa, nella nomina o nella conferma di un vescovo consiste esclusivamente nell’assegnare al vescovo una diocesi determinata, in cui egli deve esercitare il potere ricevuto direttamente da Dio.[10] Il fondamento di questa teoria sta nel fatto che gli Apostoli, di cui i vescovi sono successori, ricevettero il loro potere direttamente da Cristo, e non mediante Pietro.

In favore di questa seconda teoria sta anche il fatto che nei primi tempi della Chiesa e nel primo medioevo, la scelta del vescovo fatta dal clero e dal popolo o la nomina fatta dai principi non era sempre ed ovunque approvata dal Papa. Che in questi casi intervenisse da parte del Papa una tacita conferma o collazione del potere episcopale, come ammettono i sostenitori della prima teoria, sembra indimostrabile ed inverosimile. La prima opinione approvata da Pio VI[11] ha ottenuto una nuova conferma autorevole nell’enciclica Mystici Corporis, senza però che la questione sia stata irrevocabilmente decisa»;[12] infatti, una questione nella Chiesa è considerata non più di libera discussione, quando il papa decide irrevocabilmente e perentoriamente su un determinato punto di fede e/o morale e vieta che si tratti e si argomenti ulteriormente sulla teoria opposta a quella definita, il che a tutt’oggi non è accaduto.

I sostenitori della tesi episcopale sono accusati come d’altro canto fa lo stesso don Mauro Tranquillo di aderire alle teorie del Vaticano II ed in particolare alla“Lumen Gentium” sulla collegialità episcopale, in realtà si tratta di due posizioni diverse, perché la “tesi episcopale” non nega il primato petrino e neppure la costituzione monarchica della Chiesa, mentre le tesi formulate dalla costituzione conciliare “Lumen Gentium”[13] differiscono sostanzialmente, queste ultime propongono un collegio episcopale ordinario che pare abbia lo stesso potere del papa e possa agire ed esercitare la sua autorità a prescindere dalla sua volontà del Sommo Pontefice e con l’intenzione non tanto nascosta di sminuire la monarchia papale ed il suo potere sui vescovi, trasformando la costituzione monarchica della Chiesa in una costituzione oligarchica se non democratica. Altro discorso è agire contro e/o a prescindere dalla volontà della potestà suprema nella Chiesa, altro è agire in sua assenza. In ogni caso i sostenitori della tesi episcopale affermano che i vescovi devono essere in sempre “sub Petro et cum Petro”. In una situazione ordinaria della Chiesa la “coaptatio pontificia” all’elezione o nomina di un vescovo è necessaria per fruire legittimamente della giurisdizione nella Chiesa, la stessa regola non si può applicare a situazioni straordinarie.

Ci sono prove incontrovertibili che furono effettuate elezioni e consacrazioni di vescovi in periodi di acclarata Sede Vacante per morte del papa e usando un adagio citato dall’articolista: “contra facta non fit (valet) argumentum”.[14]

Alla luce di queste prove è palese che il papa è soltanto il tramite del conferimento della giurisdizione ai vescovi non la fonte, la fonte di tutte le giurisdizioni è, e permane Nostro Signore Gesù Cristo, qualora venga meno il tramite, la giurisdizione fruisce direttamente agli eletti. Invero non si domanda il novello teologo, quale autorità hanno i vescovi della F.S.S.P.X. o di qualsivoglia altro Istituto, per imporre regole, discipline e qualsivoglia altra norma ai chierici (intenso in senso lato) a loto sottoposti? Se non hanno l’autorità, allora la usurpano, ed i loro sudditi avrebbero anche il diritto di ribellarsi.

In presenza di un papa legittimo, è illecito introdurre un nuovo membro nel collegio apostolico – episcopale contro la volontà del papa stesso, e tutti coloro che hanno posto in essere una consacrazione episcopale contro il volere del Sommo Pontefice (perché il vescovo è un successore degli Apostoli) sono finiti per produrre uno scisma nella Chiesa. Un conto, infatti, è consacrare un vescovo e concedergli una giurisdizione straordinaria (anche se esercitata ordinariamente) “praeter voluntatem Summi Pontificis vel absente Romano Pontifice” altro caso è consacrare un vescovo “contra voluntate Summi Pontificis”![15] Se un vescovo non fosse “ex se” latore di giurisdizione i papi non avrebbero comminato sanzioni così importanti.

Prima di esaminare quanto asserisce l’articolista sul “nuovo magistero pontificio”, è opportuno analizzare in primo luogo, gli atti concernenti le modalità di elezione del Sommo Pontefice che sono state modificate più volte dai “papi conciliari” nel corso degli anni: furono cambiate da Giovanni XXIII  e poi da Paolo VI in modo particolare, 1) portando il numero dei cardinali elettori, dai canonici ottanta a centoventi;  2) escludendo nel contempo tutti i cardinali ultraottantenni dal conclave, in realtà quelli più legati al pontificato di Pio XII che avrebbero potuto, non essendo fautori delle novità da lui introdotte, portare con il contributo dei loro voti all’elezione di un papa contrario al nuovo indirizzo del Vaticano II [16]. Questi atti sono, pertanto, validi e sortiscono il loro scopo di perpetrare il bene della Chiesa o devono essere rifiutati?

Cambiando le regole è chiaro che si può tranquillamente cambiare il risultato dello scrutinio, se avessero già solo partecipato i cardinali ultra ottantenni al conclave che si tenne alla morte di Paolo VI nel 1978, l’esito sarebbe stato manifestamente diverso.

Veniamo, quindi, ad analizzare quanto affermato a proposito del Magistero “dei papi conciliari” i quali: «… la professione degli errori e delle eresie costituisce di per sé stessa un obex, un ostacolo, all’esercizio (e NON al possesso) del potere magisteriale». Rilevato che l’obex descritto dall’autore dell’articolo è molto simile all’obexche i sostenitori della Tesi di Cassiciacum che impedisce ai papi “materialiter” di fruire della giurisdizione suprema nella Chiesa. In entrambi i casi l’obex non impedisce il possesso, bensì l’esercizio del potere di magistero o di autorità, mi sa che il predetto autore non ha letto o conosce molto male la Tesi di Cassiciacum”![17] Veniamo, però ad affrontare il caso di specie, l’obex che impedisce l’esercizio del potere magisteriale. Questo ostacolo all’esercizio del potere sarebbero gli errori e/o le eresie propalati dai supposti detentori dell’autorità pontificale.

Il potere del magistero del papa ha il compito nella Chiesa di illuminare sia i vescovi, il clero e i fedeli, riguardo a questioni di fede e morale, nonché su questioni attinenti indirettamente alla fede o alla morale e alla disciplina, privare di questo esercizio la suprema autorità apostolica non è possibile, in quanto tale potere gli è conferito di diritto divino (come la suprema giurisdizione sulla Chiesa) al momento dell’accettazione al sommo pontificato. Se vi è ostacolo alla ricezione di questo potere è perché l’individuo eletto dal conclave non ha le caratteristiche idonee a ricevere sia il potere di magistero sia il potere di autorità.

Il potere di magistero trae la sua origine direttamente da Nostro Signore Gesù Cristo quando dichiarò nel Vangelo: «Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato» (Lc. 10 -15-16); oppure in altro luogo « … e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e la Samaria, e fino all’estremità della terra» (Atti 1- 8)[18]. Questo potere è conferito da Nostro Signore al Papa e ai vescovi al fine della salvezza delle anime. Se ascoltando la parola del “papa” e dei “vescovi” si mette a repentaglio la propria salvezza eterna, il problema non è nell’esercizio, bensì nel soggetto che non può esercitarla, l’enunciato tomista dell’“agere sequitur esse” in questo caso è perfettamente pertinente, se i “papi modernisti” fossero stati papi legittimi Nostro Signore non avrebbe permesso che insegnassero l’errore usufruendo della loro autorità!

Va tra l’antro rilevato che proprio il termine “Cattedra” detenuto dai vescovi fin dall’antichità cristiana è proprio afferente il potere afferente l’insegnamento, la Cattedra era quella che deteneva il “magister” nell’epoca antica, se si vanifica l’esercizio si vanifica altresì il possesso, è superfluo possedere una cattedra dalla quale non si può insegnare!

Il garante del corretto esercizio dell’Autorità sia di magistero che di giurisdizione è Nostro Signore Gesù Cristo. Se L’Autore di tali poteri non garantisce il corretto esercizio dell’autorità e dell’insegnamento è perché il soggetto che dovrebbe emanare questi atti non è persona “idonea” sia al possesso sia all’esercizio di tale potere. L’inidoneità all’esercizio ed al possesso di tale potere è, e permane l’eresia che abitualmente insegna ed hanno insegnato i “papi conciliari”, come d’altra parte afferma lo stesso don Mauro Tranquillo, ed è affermato da un membro della F.S.S.P.X.

Non si può scindere l’esercizio dal possesso, l’obex non è dovuto alla mancanza di intenzione di esercitare tale potere, questo si verificherebbe o si sarebbe verificato, qualora l’eletto al pontificato supremo, invece di espletare la sua funzione di papa si occupasse di altra attività estranea al suo compito (come l’aeronautica o il commercio ecc.). Il difetto d’intenzione non è neppure quello di non voler fare quello che fa la Chiesa (come è specificato dai teologi per i sacramenti), in quanto tutti gli atti a partire dal Vaticano II, fino all’Amoris laetitia sono finalizzati a voler insegnare una determinata dottrina nella Chiesa, soltanto che, invece d’insegnare la dottrina impartita e rivelata da Nostro Signore si vuole reinterpretare il Vangelo secondo nuovi dettami, quelli dell’eresia “modernista”. Tutti gli eretici annoverati tali, nella storia della Chiesa avevano intenzione di insegnare il Vangelo, ma invece di insegnare la verità insegnavano, loro malgrado l’errore!

Il Magistero del papa e della Chiesa non deve per forza conformarsi a quanto sempre sostenuto da alcuni teologi o da un determinato teologo seppur di grande importanza! Questo si propose per il dogma dell’Immacolata Concezione che era ostacolato con tutte le loro forze dall’Ordine Domenicano perché, non rispondeva a quanto già formulato da San Tommaso d’Aquino sulla questione, in tal proposito la Bolla “Ineffabilis Deus” insegna: «Decretiamo altresì che tutti coloro che continueranno ad interpretare  le costituzioni e i decreti sopra ricordati in modo da rendere vano il favore attribuito dalle costituzioni e dai decreti di quella sentenza, questa festa e questo culto; che andranno contro questa sentenza, questa festa e questo culto con dispute; o in qualsiasi modo (direttamente o indirettamente) o sotto qualsivoglia pretesto (di esaminare la sua definibilità, di interpretare la Sacra Scrittura o i Santi Padri, o di commentare i dottori) per iscritto o a voce oseranno parlare, predicare, trattare, disputare, precisando, affermando, adducendo argomenti, lasciati poi insoluti, o in qualsiasi altro modo imprecisabile, oltre a incorrere nelle pene e censure contenute nelle costituzioni di Sisto IV – alle quali vogliamo che essi siano sottoposti e di fatto con questa costituzione li sottoponiamo – sono da Noi privati della facoltà di predicare, di tenere pubbliche lezioni, di insegnare, e di interpretare; sono privati della voce attiva e passiva in ogni specie di elezioni; incorrono “per il fatto stesso” senza bisogno di alcuna dichiarazione, nella pena di inabilità perpetua a predicare, a tenere pubbliche lezioni ad insegnare, e a interpretare».[19]

Ormai da anni è manifesto che esiste un’errata interpretazione del magistero ecclesiastico da parte di alcuni membri della F.S.S.P.X.  e questa falsa interpretazione è seguita anche dall’autore dello studio qui vagliato, il motivo del disaccordo rimane sempre lo stesso: se l’insegnamento del “papa” o dei “vescovi” non si confà a quanto precedentemente affermato dal Magistero, dai teologi o dal sentire comune non è insegnamento legittimo! Quali sono, dunque, gli atti che il cattolico deve seguire o non seguire emanati dalla suprema autorità apostolica, se questa autorità è legittima?[20] Quali sono i criteri di interpretazione del magistero ecclesiastico per comprendere se questo va seguito o va rigettato? Quale è il criterio giuridico o il fondamento soprannaturale che discerne il vero dal falso nelle parole e negli scritti dell’“autorità” suprema che invece, dovrebbe per sua stessa natura ed istituzione essere la viva fonte della verità, perché supportata dall’assistenza divina elargita e voluta direttamente da Nostro Signore?[21] Dio certamente non garantisce l’impeccabilità del papa, ma ne assicura, però, l’autenticità del suo insegnamento.

Se, infatti, risulta un grave problema l’assenza di autorità nella Chiesa per decenni, (e nessuno lo nega) lo è altresì la carenza di un vero Magistero nella Chiesa, ovvero di un “magistero dell’errore” per il medesimo periodo di tempo, che ha portato e conduce sempre più alla perdita della fede in milioni di fedeli che prima erano cattolici fedeli ed ora seguono l’eresia!

Se l’obex al corretto esercizio dell’insegnamento è un problema di fede, la questione è già stata risolta dallo stesso Magistero dei papi, nonché dai teologi e canonisti!

18 gennaio 2018

Festa della Cattedra di San Pietro in Roma


 

 


[1] Leone XIII insegna nell’Enciclica “Satis Cognitum”«Cum absurdum sit opinari, qui extra Ecclesiam est, eum in Ecclesia praeesse»;

Pio XI nell’Enciclica “Mortalium animos”, insegna: «Chiunque non è unito con essa (con la Chiesa), non può essere suo membro, né può essere congiunto con Cristo suo capo»;

Pio XII nell’Enciclica “Mystici Corporis afferma: «Si quidem non omne admissum, etsi greve scelus, qiusmodi est ut – sicut schisma, vel heresis, vel apostasia – faciunt suapte natura hominem ab Ecclesia corpore separent»Pio XII sempre nella medesima Enciclica afferma: «In Ecclesiae autem membris reapse ii soli adnumerandi sunt, qui regenerationis lavacrum receperunt, veramque fidem profitentur, neque a corporis compagine semet ipos misere separantur vel ob gravissima admissa a legitima auctoritae seiuncti sunt».

Per quanto riguarda i canonisti cfr. tra i molteplici uno risalente al Medioevo e l’altro all’età contemporanea: Giacomo da ViterboDe Regimine Christiano, Firenze 1993, p. 302 «È tuttavia possibile dire che il potere spirituale reclama senz’altro la fede, poiché l’infedele non viene reso partecipe di tale potere che è stato comunicato e costituito in vista della salvezza dei fedeli»;

S. Sipos, Enchiridion Iuris Canonici, Pecs 1940, p. 191: «Eligi potest masculum, usu rationis pollens, membrum Ecclesiae. Invalide ergo eligerentur feminae, infantes, habituali amentia laborantes, non baptizati, haeretici, schismatici».

G. Wilmers S.J., De Christi Ecclesia, Ratisbona 1897, p. 256. «Eligi potest masculus, rationis usu pollens, qui sit membrum Ecclesiae».

[2] T. Zapelena S.J. De Ecclesia Christi, Roma 1954, p. 396.

[3] Card. L. Billot S.J., Tractatus de Ecclesia Christi – Tomo I, q. I, thesis II, p. 103, Ed. Quinta, Univ. Gregoriana, Roma, 1927.

[4] Mons. Lefebvre e il Sant’ Uffizio – Roma 1980 Ed. Volpe, p. 96.

[5] Lo stesso Mons. Marcel Lefebvre indirizzò una lettera ai cardinali ultraottantenni al fine di incitarli a far valere i propri diritti in sede di convocazione del conclave, Lettera di Mons. Marcel Lefebvre a quatto cardinali esclusi dal conclave datata 8 agosto 1978., il testo integrale si può trovare in: Mons. Lefebvre e il Sant’ Uffizio – op. cit.

[6] Il termine “Christus supplet” non è un’invenzione teologica, ma già citata dai teologi cfr. G. Wilmers S.J., De Christi Ecclesiaop. cit, p. 257.

[7] Lo stesso potere di assolvere è concesso per tacito consenso pontificio ai sacerdoti (scismatici) delle chiese orientali, già da tempo nella Chiesa, non per questo il potere di assolvere si estende altresì in foro esterno.

[8] Ae. Dorsch S.J., De Ecclesia Christi, Vol. II, Rauch, 1915, p. 290. «Respondeo dicendum quod in omnibus haereticis, schismaticis, excomunicatis manet potestas cavorum quantum ad essentiam, sed usus impeditur ex defectu materiae»

[9] Studio pubblicato “Il potere elettivo della Chiesa riguardo al papa” pubblicato in “Agere contra” il 26 marzo 2016.

[10] Il Concilio di Trento nella sessione XXIII così formula: «Sacrosanta Synodus declarat praeter ceteros gradus ecclesiasticos, episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere et positos (sicut idem apostolus ait) a Spiritu Sancto  regere Ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse» DS 1768.

[11] Questa prima conferma si può riscontrare nella Lettera Apostolica di Pio VI “Charitas quae” del 13 aprile 1791, emanata a seguito del giuramento civile del clero imposto dalla Rivoluzione Francese ai chierici del regno di Francia e alle consacrazioni episcopali compiute illecitamente da Mons. Charles Maurice de Talleyrand de Perigord vescovo dimissionario di Autun, coadiuvato da altri due vescovi.

[12] Ludovico OTT, Compendio di Teologia Dogmatica, Torino – Roma 1955, pp. 479 – 480. Ulteriore conferma è stata data con l’enciclica di Pio XII “Ad sinarum Gentem” del 7 ottobre 1954 in occasione delle consacrazioni episcopali effettuate dai vescovi cinesi sotto le pressioni del regime comunista dando luogo allo scisma dei vescovi patriottici.

[13] Gli stessi Padri aderenti al “coetus” che parteciparono al Vaticano II erano così ignoranti e sconclusionati da non essere a conoscenza se una questione era stata definita irrevocabilmente dalla Chiesa o no? Se fosse stata definita in modo irrevocabile, avrebbero sicuramente portato in Sessione un documento pontificio dal quale si evinceva in modo inconfutabile la definizione della questione. Il che non avvenne portarono soltanto le dichiarazioni papali che abbiamo menzionato, che però non avevano alcun tenore di perentorietà sull’argomento per questo motivo fu approvata la “costituzione” “Lumen Gentium”! Nessun Padre conciliare, neppure. il più progressista osò in quel contesto mettere in dubbio in quel contesto in cui l’ecumenismo era il pane quotidiano, la Costituzione Apostolica di Leone XIII sull’invalidità delle ordinazioni anglicane!

[14] Studio pubblicato “Verità e bene della Chiesa” pubblicato in “Agere contra” il 26 ottobre 2015.  È stata estrapolata una serie di ventuno vescovi eletti, consacrati ed insediati in diocesi come vescovi residenziali nel periodo di vacanza della Sede Apostolica tra il pontificato dei papi Clemente IV e il Beato Gregorio X dal 29 novembre 1268 al 1° settembre 1271 confermati poi “a posteriori” dal nuovo papa eletto

[15] Se si vuole portare come esempio storico una situazione in cui i vescovi fruirono di giurisdizione in assenza di papa legittimo si può prendere in esame la condanna comminata a Giovanni Hus avvenuta il 18 giugno 1415, da parte del Concilio di Costanza i membri del quale in quel momento facevano parte di obbedienze di papi che successivamente furono dichiarati illegittimi. Forse qualche teologo ha sospettato o ha sollevato qualche dubbio che Hus fosse stato condannato illecitamente perché tutte le procedure non furono seguite canonicamente non provando sufficientemente la formalità dell’eresia? Oppure prospettando che i padri conciliari che lo condannarono risultassero poi privi di autorità per poterlo punire?

[16] Giovanni XXIII, Lettera Apostolica “Summi Pontifici electio” del 5 settembre 1962;

Paolo VI, Costituzione Apostolica “Romano Pontifici eligendo” del 1° ottobre 1975 che inserisce al suo contesto quanto già espresso nel “Motu Proprio” – Ingravescentem Aetatem” del 21 novembre 1970;

Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica “Universi Dominici gregis” del 22 febbraio 1996.

[17] Per la Tesi l’eletto dal conclave possiede un certo potere che lo caratterizza: in primo luogo è il legittimo occupante la Sede Apostolica seppure solo “materialiter” e non vi può essere altro occupante, per di più può porre in essere alcuni atti, in modo accidentale, che consentono di mantenere la permanenza degli “elettori abituali” del Sommo Pontefice ed altresì altri atti posti a tutela della struttura fondamentale della Chiesa (vedasi come esempio: Giovanni Paolo II Lettera Apostolica “Ordinatio sacerdotalis” del 22 maggio 1994: “Pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla divina costituzione della chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli (cfr. Lc 22,32), dichiaro che la chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l’ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della chiesa”.

[18] «Qui vos audit me audit et qui vos spernit, me spernit. Qui autem me spernit, spernit eum qui misit me»;

«… eritis mihi testes in Jerusalem, et Judea et Samaria, et usque ad ultimum terrae».

[19] Pio IX, Bolla “Ineffabilis Deus” (Definizione dogmatica dell’Immacolato Concepimento della B.V. Maria datata 8 dicembre 1854. È interessante notare che papa Pio IX usa la stessa terminologia che utilizzò Paolo IV nella Bolla “Cum ex Apostolatus officio” verso gli eretici o sospetti tali. Questo vigore da parte del papa è dovuto all’intransigenza dell’Ordine Domenicano che in ogni modo cercò di ostacolare la definizione del dogma al punto che il Maestro Generale dell’Ordine affermò alla vigilia della definizione che lui non credeva all’Immacolata Concezione di Maria Santissima, fino al a quel giorno, il giorno successivo (giorno della definizione) avrebbe fatto atto di fede e avrebbe concesso il suo assenso a questo nuovo dogma di fede. Senza considerare quante problematiche sollevarono proprio i domenicani riguardo alle apparizioni di Lourdes. I domenicani in spregio alle disposizioni papali continuarono all’interno del loro Ordine a mantenere una sentenza che sminuiva il dogma dell’Immacolata Concezione e questo fino all’avvento del Vaticano II.

[20] Secondo le premesse esposte nel breve studio gli atti del nuovo magistero sono contaminati dall’eresia modernista, pertanto, i “papi” conciliari non avrebbero in sé la volontà di imporre atti di magistero e/o disciplinari perentori e obbligatori perché tale eresia nega la certezza e la volontà di imporre, ponendo in questo modo un “obex” all’esercizio della loro “potestas docendi”. Se dunque si applicasse questo concetto anche a tutti i documenti concernenti le modalità di elezione del papa, emanati dai “papi conciliari” essi avrebbero lo stesso tenore e quindi, inficerebbero la validità delle nuove elezioni papali, in quanto vengono a mutare le regole tradizionali dell’elezione pontificia: il numero degli elettori e nel contempo esclusione dall’elezione di alcuni aventi diritto.

[21] Il “munus docendi” è proprio dell’autorità papale, l’aderenza alla Tradizione non è l’unico elemento perché il Magistero ecclesiastico perché possa definirsi autentico, sono necessari altri due elementi il Magistero deve essere vivo in quanto deve servire ad illuminare i fedeli ad esempio sui pericoli imminenti per la fede e/o la morale, deve essere esterno, perché tutti devono poter ascoltare la verità secondo le parole della Sacra Scrittura: «Ergo fides ex auditu, auditus autem per Verbum Christi» (Rom. 14) cfr T. Zapelena S.J., op. cit., p. 120 – 121. L’autorità del Sommo Pontefice non si limita soltanto a quanto concerne la fede e la morale, ma anche alla disciplina ed al diritto: Il papa possiede tale suprema autorità « … non solum, in rebus quae ad fidem e mores sed etiam in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinet». (DS 3064 Costituzione Conciliare Pastor Aeternus)

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2 Risposte

  • don Tranquillo ,altre volte ha manifestato tranquillamente le sue ipotesi arzigogolate (poiche’ tese sempre a virare dalla logica e supportare la comunita’ San Pio X) . Bene ha fatto Fra Leone da Bagnoregio, a confutare per bene e CON MAGGIOR LOGICA le tesi avventate !

  • Arrampicarsi sugli specchi con la spocchia clericale del professorino da seminario è un metodo che può funzionare a convincere quattro beghine e cinque ratti da sacrestia. Chi ha studiato teologia ed ha esperienza non si fa infinocchiare così facilmente…

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