Estradizione e mandato di arresto europeo

di Sara Bianchi
Giovedì 31 Marzo la Corte di Appello di Bruxelles ha dato il via libera alla consegna di Salah Abdeslam (noto per gli attacchi terroristici di Parigi) alle autorità francesi. Il terrorista è stato infatti trattenuto, dopo la sua cattura, nella zona di massima sicurezza della prigione di Bruges e, a seguito degli attentati in Belgio, ha invocato il diritto al silenzio e tramite il suo avvocato ha chiesto di essere estradato in Francia.
Quando avverrà il trasporto ed il mezzo prescelto sono notizie che rimarranno segrete fino all’ultimo minuto per evitare tentativi di evasione o, peggio, un nuovo attacco terroristico.

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AFP/ANSA

La procedura riguardante la consegna di Salah alla Francia non può però essere inserita propriamente all’interno del processo di estradizione in quanto, dal 13 giugno 2002, con la decisione quadro 2002/584/GAI dell’Unione Europea, è stato creato, per rendere la cooperazione tra i paesi più agevole, lo strumento del mandato di arresto europeo cui l’Italia ha dato attuazione con l. n. 69/2005.
Il funzionamento del mandato può essere riassunto in questo modo: “Una persona che ha commesso un reato grave in un paese dell’Unione Europea (UE) ma che vive in un altro di essi può essere rinviata al primo paese per essere sottoposta a giudizio rapidamente e con pochi oneri amministrativi.”
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Questo tipo di strumento va infatti a sostituire l’estradizione nei paesi dell’Unione Europea, andando a ridurre le tempistiche concesse alle varie autorità giudiziarie nazionali e si va ad applicare per tutti quei reati puniti con “una pena detentiva o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima non inferiore a un anno” o per “condanna con sentenza definitiva ad una pena detentiva o ad una misura di sicurezza privativa della libertà di durata non inferiore a quattro mesi”.  La differenza con l’estradizione in termini di tempo è notevole in quanto mentre il primo processo può arrivare a durare anche più di un anno e mezzo, quello del mandato non dura quasi mai più di tre mesi ed in particolari casi, come per il consenso dell’interessato, può durare anche solo tre settimane.

Il processo di estradizione è invece molto più lungo e complesso.Consiste infatti in un istituto per cui uno stato consegna (estradizione passiva) un individuo che si trova sul suo territorio ad un secondo stato che glielo richiede (attiva) per poter dare esecuzione ad una pena detentiva, in questo caso si parla di estradizione esecutiva, o ad un processo, per l’estradizione processuale. E’ uno strumento importantissimo per la cooperazione internazionale e viene regolato quasi esclusivamente da norme di diritto internazionale pattizio come trattati bilaterali o convenzioni multilaterali.
Il principio che va a regolare questi tipi di rapporti  è quello del “aut dedere aut judicare”, per cui uno stato, nel cui territorio vi è rifugiato un soggetto reo di crimini deve o giudicarlo secondo le proprie leggi o consentire l’estradizione che gli viene richiesta da altri stati.

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In Italia l’istituto dell’estradizione è regolato dai vari trattati che vengono ratificati dall’Italia, dalle disposizioni costituzionali (art 10 e 26), dalle norme contenute nel codice penale e nel codice di procedura penale.

Per quanto riguarda quest’ultimo codice, vi sono alcuni articoli particolarmente incisivi da sottolineare.
Nel primo Capo, riguardante l’estradizione per l’estero troviamo:
Art.697. Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia.
1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l’esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione.

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne stabilisce l’ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riestradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato

Art. 698. Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.
1. Non può essere concessa l’estradizione per un reato politico né quando vi è ragione di ritenere che l’imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
2. Se per il fatto per il quale è domandata l’estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l’estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall’autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita.

Nel secondo Capo, relativo all’estradizione dall’estero:
Art. 720. Domanda di estradizione. 
1. Il ministro di grazia e giustizia è competente a domandare a uno Stato estero l’estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L’estradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.
3. Il ministro di grazia e giustizia può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all’autorità giudiziaria richiedente.
4. Il ministro di grazia e giustizia è competente a decidere in ordine all’accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l’estradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano. L’autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ministro di grazia e giustizia può disporre, al fine di estradizione, le ricerche all’estero dell’imputato o del condannato e domandarne l’arresto provvisorio.

In generale comunque l’estradizione è condizionata al requisito della doppia incriminazione ossia che “il fatto deve costituire reato per la legge penale sia dello Stato richiedente, che di quello concedente, indipendentemente dalla diversità dei regimi sanzionatori.”

Vi sono ancora oggi stati senza estradizione per l’Italia, ossia che non hanno ancora concluso trattati con il nostro paese e sono quindi le mete preferite per chi non vuole correre il rischio di essere estradato e dover affrontare un processo qui:
Capo Verde; Belize; Giamaica; Emirati Arabi Uniti; Cambogia; Madagascar; Malesia; Namibia; Seychelles.

Fonte: https://lospiegone.com/2016/04/07/estradizione-e-mandato-di-arresto-europeo/

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