Bimbi con due papà? Il no della Cassazione alla trascrizione in Italia

Gli ermellini: “Si pone in contrasto con il divieto alla maternità surrogata”
In Italia è vietata la trascrizione nei registri civili del provvedimento che riconosce il rapporto di filiazione tra un minore concepito con la tecnica della maternità surrogata e una persona che non abbia con lui alcun rapporto biologico.
Lo hanno deciso le sezioni unite della Corte di Cassazione che, mediante una sentenza di oggi, hanno rigettato la domanda di riconoscimento del provvedimento che riconosceva come figli di una coppia omosessuale due minori, concepiti mediante procreazione assistita. Uno dei due membri della coppia, infatti, aveva concepito i figli con l’aiuto di due donne, una che aveva messo a disposizione i propri ovuli e l’altra che aveva portato avanti la gestazione.
La Corte ha spiegato che riconoscere il rapporto di filiazione col componente della coppia che non ha partecipato alla procreazione dei figli, “si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità“, stabilito dall’articolo 12 della legge 40 del 2004, che regola la procreazione assistita. A detta degli ermellini, tale disposizione rappresenta “un principio di ordine pubblico, posto a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione“.Il riconoscimento del rapporto di filiazione dovrebbe avvenire in modo compatibile “con l’ordine pubblico“, che deve essere valutato “alla stregua non solo dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi hanno trovato attuazione nella legislazione ordinaria, nonchè dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza”. In questo caso, il riconoscimento del rapporto padre e figlio tra il membro della coppia omosessuale che non ha partecipato alla procreazione e il minore, contrasta con la norma che vieta, in Italia, la maternità surrogata, cui la coppia è ricorsa per far nascere i figli.
La sentenza di Cassazione, però, precisa che “i valori tutelati dal predetto divieto, ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, non escludono la possibilità di attribuire rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione in casi particolari“.
fonte – http://www.ilgiornale.it/news/cronache/bimbi-due-pap-no-cassazione-trascrizione-italia-1691008.html?mobile_detect=false

Condividi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *