La Cassazione: l'utero in affitto in Italia è sempre reato, anche se è gratis

Anche se la madre naturale si presta a titolo gratuito a concepire e partorire un figlio per altri, rischia comunque fino a tre anni di reclusione
di Maurizio Tortorella
L’utero in affitto in Italia non è ammesso. Anzi, resta un reato anche se la madre “naturale” non si fa pagare nulla per la sua prestazione.
Lo ha appena stabilito la sesta sezione penale della Corte di cassazione (con la sentenza n. 2173, depositata lo scorso 17 gennaio), condannando una coppia e anche la madre naturale per il reato di “affidamento a terzi di un minore”, in violazione dell’articolo 71 della legge 184/1983, intitolata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori“.
Al centro del ricorso in Cassazione era una sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado dei tre imputati, perché costoro avevano “partecipato a un accordo con cui un ginecologo, dietro corrispettivo di una somma di danaro, pattuita in 30mila euro” aveva promesso a una coppia l’affidamento di un neonato partorito da un’altra donna, con l’accordo di falsificare anche i dati anagrafici del bambino in modo da farlo risultare come figlio naturale della coppia stessa.
Uno dei ricorsi in Cassazione era stato presentato dalla madre naturale, che chiedeva l’annullamento della sua condanna in quanto sosteneva di non aver partecipato alla falsa adozione e di non aver ricevuto nulla come compenso. Insomma, la donna si era prestata esclusivamente a concepire e partorire il figlio della coppia.
La sesta sezione penale nel rigettare tutte le ipotesi della donna, ha ricordato che la fattispecie di delitto (punita per la precisione dall’articolo 71 della norma sulle adozioni) “non richiede, per colui che affida il minore, la previsione di un compenso economico come corrispettivo della consegna del minore stesso“.
Hanno aggiunto i giudici: “L’articolo 71, comma 1, della legge 184/1983 punisce con la reclusione da uno a tre anni, chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definivo un minore, ovvero lo avvia all’estero perché sia definitivamente affidato, senza ulteriori condizioni ai fini della integrazione del reato“.
L’importante sentenza quindi conferma che la legge 184 vieta nel nostro Paese ogni pratica di utero in affitto. E che l’assenza del pagamento di un corrispettivo in danaro non è affatto un elemento che cancelli il reato. La condanna conferma anche che il nostro ordinamento prevede anzi un aggravamento della pena nel caso in cui il fatto (cioè l’affidamento illecito a terzi di un figlio) sia commesso da un suo genitore.
fonte – http://www.affaritaliani.it/blog/zoom/la-cassazione-utero-in-affitto-sempre-reato-anche-se-gratis-585681.html

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